Cliccando sull'immagine è possibile consultare online l'attività svolta e il codice ATECO iscritto nella visura di ogni impresa o società italiana
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 , le cui disposizioni entrano in vigore dal 4 maggio 2020, entra nel merito della FASE 2.
Ai senti dell'art. 1 sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 1 , sia negli esercizi commerciali di vicinato, sia nella media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attivita'. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di msicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto.
Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonche' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti.
Sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) salvo quelle individuate nell'allegato 2
Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Ai sensi dell'art. 2, sono sospese tutte le attivita' produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3
Le attivita' produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile.
Sono comunque consentite le attivita' che erogano servizi di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.
E' sempre consentita l'attivita' di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria edispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresi' consentita ogni attivita' comunquefunzionale a fronteggiare l'emergenza.
Per le attivita' produttive sospese e' ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivita' di vigilanza, attivita' conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonche' attivita' di pulizia e sanificazione. E'consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Le imprese, che riprendono la loro attivita' a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attivita' propedeutiche allariapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Si prega di consultare il Decreto per tutte le misure igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro.
Guarda anche l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio di Regione Lombardia, in vigore dal 4 al 17 maggio, in particolare disposizioni sul Commercio
PER INFO:
Ufficio Registro Imprese- tel. 0382 393356, email registro.imprese@pv.camcom.it
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